Docenza Universitaria
COMUNICATO UNITARIO
ADI, AND, ANDU, APU, CISL-Università, CONFSAL-SNALS-Cisapuni,
ConPAss, COSAU (ADU, CIPUR, CISAL, CNRU, CNU), CPU, FLC-CGIL,
LINK-Coordinamento Universitario, RETE-29 aprile, SNALS-Docenti Università, SUN,
UDU, UGL-Università e Ricerca, UILPA-UR, USB-Pubblico Impiego
"9 punti per una riforma democratica e partecipata degli Statuti degli Atenei"
9 punti per una riforma democratica e partecipata degli Statuti degli Atenei
1. Elezione del Rettore: massima estensione dell’elettorato attivo per tutte le componenti universitarie in materia di elezione del Rettore.
L’elettorato attivo va esteso in misura massima a tutte le componenti dell’Università, attribuendolo quindi anche agli associati, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, al personale tecnico amministrativo, ai ricercatori precari, al personale contrattualizzato, ai lettori CEL e agli studenti, nelle forme più allargate possibili, in modo da permettere una vera riconoscibilità del corpo accademico tutto nella persona del Rettore eletto.
2. Democrazia Partecipativa: definire strumenti di forme di “partecipazione diretta” e vincolare l’Ateneo alla stesura di un bilancio sociale.
Per l’università l’autogoverno è insito nell’autonomia costituzionale riconosciuta all’Art. 33 della Carta, si tratta ora di declinare l’autonomia e l’autogoverno nella partecipazione effettiva dei soggetti . Né la L.168, né la L.240, né altra fonte legislativa pongono limiti alla possibilità di prevedere negli Statuti istituti di democrazia partecipativa che quindi possono e devono prevedere il coinvolgimento di tutte le componenti dell’Università, attraverso forme di partecipazione, di consultazione e di presentazione di istanze e proposte, così come già prevede, per esempio, il nuovo Statuto della Sapienza, che all’Art.1 comma 12, che parla addirittura di forme di “partecipazione popolare” definite attraverso un apposito regolamento. Dovranno essere esplicitamente previsti referendum consultivi, abrogativi e confermativi; delibere di iniziativa popolare; progettazione partecipata nel campo dell’edilizia universitaria; forme di bilancio partecipativo e di rendicontazione sociale partecipata. In particolare, l’inserimento del bilancio sociale come forma di rendicontazione sociale partecipata, per declinare la valutazione di sistema, come rapporto tra risorse umane e finanziare da una parte e obiettivi e fini istituzionali dell’ente dall’altra, di cui chi amministra e governa gli Atenei deve rendere conto all’intera comunità.
3. Senato Accademico: i pareri attribuiti dalla legge ai Senati Accademici, al comma 1 lt. e, su materie di competenza rettorale o del CdA, dovranno essere pareri non solo obbligatori ma vincolanti; così come vincolanti dovranno essere ritenuti i pareri relativi ai Regolamenti, la cui competenza in capo S.A. è chiaramente indicata al comma 1 lt.e. E’ quindi necessario allargare il più possibile le competenze del Senato Accademico e, soprattutto, garantire una composizione nella quale siano rappresentate adeguatamente tutte le componenti dell’ateneo.
4. Consiglio di amministrazione: prevedere che la “designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dalla Statuto”, sia fondata esclusivamente su una procedura di elezione democratica dei componenti interni, secondo modalità da definire; la designazione potrà avvenire attraverso un decreto rettorale che recepisca la scelta effettuata dal corpo elettorale.
5. Consiglio di amministrazione: limitare al numero minimo, cioè tre, i membri esterni, individuandone i requisiti con avviso pubblico e puntando esplicitamente sulla qualificazione scientifica e culturale ed escludendo rappresentanti di aziende private, con missioni non compatibili con quella universitaria. Laddove sia possibile gli esterni andranno selezionati attraverso la votazione dell’intero corpo elettorale.
6. Regolamenti attuativi di Ateneo: affermare con determinazione la competenza del S.A. per l’approvazione di questi regolamenti e definire per la stesura dei regolamenti una o più commissioni rappresentative di tutte le componenti universitarie. Prevedere che la commissione, nell’ambito dell’attività istruttoria, debba svolgere audizioni con S.A., consigli di Facoltà, organizzazioni sindacali. L’insieme di queste previsioni potrà essere garantita nello statuto stesso in una norma transitoria. Inoltre nello statuto si possono indicare principi e criteri generali per la definizione di questi Regolamenti
7. Rappresentanza negli organi: confermare ampi spazi di rappresentanza e autogoverno per tutte le componenti universitarie, in particolare nei futuri Dipartimenti, e costituirne di nuovi – ad esempio in caso di attivazione di strutture di raccordo o scuole – nei quali garantire la partecipazione di tutte le componenti dell’ateneo.
8. Ricercatori a tempo determinato: prevedere all'interno dei nuovi statuti di Ateneo che ogni anno il numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b (assegnati senza imporre limiti di età) non possa essere inferiore al numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a) in essere, o in numero ad essi adeguatamente proporzionato (specificandone la percentuale minima). Si dovranno inoltre porre limiti precisi all’attività didattica dei ricercatori a tempo determinato nel loro primo triennio.
9. Precari della ricerca e della docenza: entro 4 anni e di concerto con le rappresentanze sindacali di ateneo, si deve dare attuazione letterale all’articolo 18, comma 5, della legge di riforma, ponendo fine al ricorso, per lo svolgimento di attività di ricerca all’interno dell’ateneo, a contratti precari diversi da quelli da ricercatori a tempo determinato (articolo 24 della legge) e dagli assegni di ricerca (articolo 22). In particolare, deve essere vietato qualsiasi ricorso a prestazioni di lavoro gratuite. I regolamenti di ateneo che disciplineranno le procedure per gli assegni di ricerca, i contratti per attività di insegnamento e i contratti da ricercatore a tempo determinato dovranno essere preparati da commissioni che includano anche rappresentanze di lavoratori precari.
16 Febb. 2011
COMUNICATO UNITARIO
ADI, AND, ANDU, APU, CISL-Università, CONFSAL-SNALS-Cisapuni,
ConPAss, COSAU (ADU, CIPUR, CISAL, CNRU, CNU), CPU, FLC-CGIL,
LINK-Coordinamento Universitario, RETE-29 aprile, SNALS-Docenti Università, SUN,
UDU, UGL-Università e Ricerca, UILPA-UR, USB-Pubblico Impiego
"9 punti per una riforma democratica e partecipata degli Statuti degli Atenei"
9 punti per una riforma democratica e partecipata degli Statuti degli Atenei
1. Elezione del Rettore: massima estensione dell’elettorato attivo per tutte le componenti universitarie in materia di elezione del Rettore.
L’elettorato attivo va esteso in misura massima a tutte le componenti dell’Università, attribuendolo quindi anche agli associati, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, al personale tecnico amministrativo, ai ricercatori precari, al personale contrattualizzato, ai lettori CEL e agli studenti, nelle forme più allargate possibili, in modo da permettere una vera riconoscibilità del corpo accademico tutto nella persona del Rettore eletto.
2. Democrazia Partecipativa: definire strumenti di forme di “partecipazione diretta” e vincolare l’Ateneo alla stesura di un bilancio sociale.
Per l’università l’autogoverno è insito nell’autonomia costituzionale riconosciuta all’Art. 33 della Carta, si tratta ora di declinare l’autonomia e l’autogoverno nella partecipazione effettiva dei soggetti . Né la L.168, né la L.240, né altra fonte legislativa pongono limiti alla possibilità di prevedere negli Statuti istituti di democrazia partecipativa che quindi possono e devono prevedere il coinvolgimento di tutte le componenti dell’Università, attraverso forme di partecipazione, di consultazione e di presentazione di istanze e proposte, così come già prevede, per esempio, il nuovo Statuto della Sapienza, che all’Art.1 comma 12, che parla addirittura di forme di “partecipazione popolare” definite attraverso un apposito regolamento. Dovranno essere esplicitamente previsti referendum consultivi, abrogativi e confermativi; delibere di iniziativa popolare; progettazione partecipata nel campo dell’edilizia universitaria; forme di bilancio partecipativo e di rendicontazione sociale partecipata. In particolare, l’inserimento del bilancio sociale come forma di rendicontazione sociale partecipata, per declinare la valutazione di sistema, come rapporto tra risorse umane e finanziare da una parte e obiettivi e fini istituzionali dell’ente dall’altra, di cui chi amministra e governa gli Atenei deve rendere conto all’intera comunità.
3. Senato Accademico: i pareri attribuiti dalla legge ai Senati Accademici, al comma 1 lt. e, su materie di competenza rettorale o del CdA, dovranno essere pareri non solo obbligatori ma vincolanti; così come vincolanti dovranno essere ritenuti i pareri relativi ai Regolamenti, la cui competenza in capo S.A. è chiaramente indicata al comma 1 lt.e. E’ quindi necessario allargare il più possibile le competenze del Senato Accademico e, soprattutto, garantire una composizione nella quale siano rappresentate adeguatamente tutte le componenti dell’ateneo.
4. Consiglio di amministrazione: prevedere che la “designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dalla Statuto”, sia fondata esclusivamente su una procedura di elezione democratica dei componenti interni, secondo modalità da definire; la designazione potrà avvenire attraverso un decreto rettorale che recepisca la scelta effettuata dal corpo elettorale.
5. Consiglio di amministrazione: limitare al numero minimo, cioè tre, i membri esterni, individuandone i requisiti con avviso pubblico e puntando esplicitamente sulla qualificazione scientifica e culturale ed escludendo rappresentanti di aziende private, con missioni non compatibili con quella universitaria. Laddove sia possibile gli esterni andranno selezionati attraverso la votazione dell’intero corpo elettorale.
6. Regolamenti attuativi di Ateneo: affermare con determinazione la competenza del S.A. per l’approvazione di questi regolamenti e definire per la stesura dei regolamenti una o più commissioni rappresentative di tutte le componenti universitarie. Prevedere che la commissione, nell’ambito dell’attività istruttoria, debba svolgere audizioni con S.A., consigli di Facoltà, organizzazioni sindacali. L’insieme di queste previsioni potrà essere garantita nello statuto stesso in una norma transitoria. Inoltre nello statuto si possono indicare principi e criteri generali per la definizione di questi Regolamenti
7. Rappresentanza negli organi: confermare ampi spazi di rappresentanza e autogoverno per tutte le componenti universitarie, in particolare nei futuri Dipartimenti, e costituirne di nuovi – ad esempio in caso di attivazione di strutture di raccordo o scuole – nei quali garantire la partecipazione di tutte le componenti dell’ateneo.
8. Ricercatori a tempo determinato: prevedere all'interno dei nuovi statuti di Ateneo che ogni anno il numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b (assegnati senza imporre limiti di età) non possa essere inferiore al numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a) in essere, o in numero ad essi adeguatamente proporzionato (specificandone la percentuale minima). Si dovranno inoltre porre limiti precisi all’attività didattica dei ricercatori a tempo determinato nel loro primo triennio.
9. Precari della ricerca e della docenza: entro 4 anni e di concerto con le rappresentanze sindacali di ateneo, si deve dare attuazione letterale all’articolo 18, comma 5, della legge di riforma, ponendo fine al ricorso, per lo svolgimento di attività di ricerca all’interno dell’ateneo, a contratti precari diversi da quelli da ricercatori a tempo determinato (articolo 24 della legge) e dagli assegni di ricerca (articolo 22). In particolare, deve essere vietato qualsiasi ricorso a prestazioni di lavoro gratuite. I regolamenti di ateneo che disciplineranno le procedure per gli assegni di ricerca, i contratti per attività di insegnamento e i contratti da ricercatore a tempo determinato dovranno essere preparati da commissioni che includano anche rappresentanze di lavoratori precari.
16 Febb. 2011
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