lunedì 13 giugno 2011

Università immobile per Statuto


da www.ilsole24ore del 2.6.2011 di Daniela Venanzi
Le università stanno riscrivendo i loro statuti in applicazione della legge 240/2010. Le prime evidenze che emergono mostrano la tendenza degli atenei ad arroccarsi sulla conservazione dello status quo. Questa riforma, presentata dalla maggioranza di governo come "epocale", rischia così di tradursi in un nulla di fatto.
Alcune prime attuazioni sembrano tradire i principi definiti fondanti della riforma, quali la centralità della ricerca, la semplificazione organizzativa, il focus sulla qualità dei risultati e sulla loro valutazione come metro per assegnare risorse, l'efficienza decisionale, il richiamo all'etica dei processi della comunità universitaria. Principi ampiamente condivisibili, che nella legge però sono meri proclami cui è facile aderire, ma per i quali è molto meno facile trovare una metrica adeguata per tradurli in regole decisionali, in organizzazioni funzionanti, in meccanismi operativi virtuosi. Qui sta la causa prima dei vizi che alcuni atenei stanno introducendo. Basta leggersi i verbali e documenti istruttori (in itinere) delle commissioni statuto di alcuni atenei, accessibili sui siti web, quali per esempio Basilicata, Calabria, Genova, Napoli, Pisa, Roma Tre, Siena, Trieste, Verona, per avere esempi di alcune criticità.
In primo luogo, le modalità con cui è stata organizzata la fase costituente e sono stati designati gli organi deputati a svolgerla. Qui si va dal massimo della democrazia e condivisione a estremi di stampo dirigistico e autoritario. I primi sono processi che stimolano la partecipazione di tutte le componenti dell'ateneo, la massima trasparenza dei processi e dei documenti prodotti, riservandosi i vertici attuali solo un ruolo di garanzia sul processo. All'estremo opposto, i vertici di ateneo, spesso scaduti e in prorogatio per effetto della riforma, dettano linee guida molto stringenti alla commissione statuto su quello che il nuovo statuto dovrà essere. A volte i componenti della commissione statuto sono indicati dagli organi che la riforma esautora. In numerosi atenei i verbali e documenti della commissione sono resi accessibili solo dall'interno dell'ateneo oppure mantenuti riservati (oppure prima resi pubblici e poi oscurati).
E veniamo alla governance. I dipartimenti, che la legge vuole ridefiniti secondo criteri di omogeneità scientifica, spesso non vengono ridefiniti affatto, ma sono mere aggregazioni degli attuali dipartimenti per facoltà, replicandole tali e quali sotto diverso nome, trasformando così l'omogeneità da scientifica a didattica. Il "partito dei presidi" mira a impacchettare nello stesso dipartimento i corsi di laurea offerti dalle attuali facoltà, limitando al minimo le interazioni tra i "nuovi" dipartimenti per quanto attiene alla didattica. L'omogeneità scientifica dei dipartimenti è, invece, indispensabile per il rilancio della ricerca e per una seria valutazione dei risultati, cui legare l'assegnazione delle risorse e la responsabilità primaria dell'offerta formativa. Come pure è gestibile (oltreché utile) l'interazione tra i dipartimenti che contribuiscono allo stesso progetto formativo, se si vuole migliorare la didattica, legandola allo sviluppo della ricerca nei diversi ambiti scientifici: soluzioni organizzative idonee allo scopo s'insegnano da anni nelle aule universitarie dei corsi di management.
Si teme, forse, che lo scardinamento delle attuali recinzioni in dipartimenti e facoltà e la successiva libera riaggregazione di docenti per progetti di ricerca e affinità scientifica possa intaccare l'attuale mappa del potere o cancellare i confini degli attuali "orticelli"? A volte, neppure si definiscono i criteri per formare i nuovi dipartimenti, ma si stabiliscono direttamente quanti (e quali) saranno, per garantirne piena rappresentanza nel senato accademico, ricavando ex post il numero minimo degli afferenti. Alla faccia dell'evoluzione del sapere e degli ambiti scientifici e di ricerca!
Ma emerge anche una strategia alternativa: dipartimenti attuali (adeguati ai minimi di legge) e strutture di raccordo - che la legge Gelmini immagina snelle con compiti puramente tecnici di coordinamento e razionalizzazione didattica - forti, sovraordinate rispetto ai dipartimenti, capaci di avocare a sé l'allocazione delle risorse, in un gioco di proposta, vaglio e riproposta con i dipartimenti degno della peggiore burocrazia degli apparati. Si chiamino scuole o strutture di raccordo, sono le attuali facoltà, governate però non da un organo collegiale (come ora), bensì da un consiglio di presidenti e direttori, strutture quindi non tecniche ma politiche, intermedie tra senato accademico e dipartimenti, con rappresentanza di diritto nei vertici di governo, così forzando il principio dell'elettività della rappresentanza e il divieto di cumulo di cariche nel senato accademico, fissati dalla legge (articolo 2, comma 1, lettere f e s).
L'attuale mappa del potere, insomma, non cambia, ma si rafforza e si verticalizza. Gli organi si moltiplicano e si moltiplicano i livelli decisionali. Altro che semplificazione. Ma perché la "nomenclatura accademica" dovrebbe lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione di una svolta centralista e autoritaria che la legge Gelmini, in nome di un decision-making più efficiente e finalizzato, consente e forse incentiva?
E che dire della tendenza a limitare il ruolo degli esterni, quando la legge li impone, nel consiglio di amministrazione o nel nucleo di valutazione? Che si tratti di fissarne il numero al minimo, oppure di far proporre o approvare i nomi dai vertici a composizione interna, oppure di rinviarne i criteri di designazione dallo statuto al regolamento interno, sono varianti dello stesso vizio di autoreferenzialità.

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